Menu principale:
PSICO-PEDAGOGIA
Codice Deontologico del Pedagogista
1. Il Pedagogista nello svolgimento della professione: funzioni e competenze
1.1. Il presente codice deontologico è l’insieme dei principi e delle regole a cui è tenuto il Pedagogista nell’esercizio della professione. Prescrive inoltre i comportamenti più consoni per l’esercizio della professione stessa.
1.2. Il Pedagogista, in "vacatio legis", è attualmente abilitato all’esercizio della professione ottemperando ad un iter formativo e professionale che induca:
a) maturità ed equilibrio per affrontare le complesse problematiche connesse alla professione;
b) consapevolezza delle proprie dinamiche personali nella relazione d’aiuto;
c) aggiornamento scientifico e formazione permanente documentate per mantenere un alto livello di competenza teorico-pratica;
d) supervisione sia nel training di formazione che nell’attività professionale;
e) impegno nella ricerca sul campo di intervento e nell’ambito didattico - scientifico.
1.3. Il Pedagogista deve utilizzare gli strumenti di lavoro in autonomia, nel rispetto delle norme e degli obiettivi della professione.
1.4. Il comportamento del Pedagogista deve essere consono alla dignità professionale. In nessun caso il Pedagogista abuserà della sua posizione professionale.
2. Rapporto con l’utente
2.1. le condizioni di religione, razza, origine etnica, sociale e politica, il sesso, l’ età, lo stato di salute psico - fisica non devono condizionare il rapporto professionale del Pedagogista verso l’utente.
2.2. Il Pedagogista è tenuto alla salvaguardia dell’espressione della persona intesa globalmente nella sua unicità, irripetibilità, creatività per migliorarne la qualità della vita. Deve prendere in considerazione la domanda di intervento fata direttamente dall’utente (o da chi lo rappresenta).
2.3. Il Pedagogista, nel prendersi “in carico l’utente” si impegna al esercitare al meglio la sua competenza e favorisce il rapporto professionale solo finché è necessario.
2.4. Il rapporto professionale ha carattere contrattuale con reciproci diritti e doveri..
2.5. Il Pedagogista, quando esistano condizioni obiettive, può avvalersi di altre consulenze specialistiche, concordando modalità e contenuti con l’utente.
2.6. Il percorso di aiuto è subordinato al libero consenso dell’utente o di chi lo rappresenta legalmente, preventivamente informato e partecipe degli obiettivi, mezzi e tecniche messi in atto dal Pedagogista.
2.7. Il Pedagogista rispetterà rigorosamente opinioni, valori, modi di essere dell’utente anche se non condivisi.
2.8. Il Pedagogista è tenuto al mantenimento del segreto professionale che si estende a coloro che possono avere accesso, di fatto e di diritto, alle informazioni riservate.
2.9 La rivelazione del segreto professionale è consentita solo per motivi eccezionali e con il consenso scritto dell’utente o di chi detiene la sua legale rappresentanza, purché ciò non violi la riservatezza di altri.
2.10. Il Pedagogista deve avere cura del materiale relativo all’utente, salvaguardandolo da ogni indiscrezione. Nel caso di comunicazioni e pubblicazioni, tutelerà la non riconoscibilità dell’utente. Per i video dovrà avere la firma dell’utente o del suo legale rappresentante.
2.11. Il Pedagogista potrà eventualmente fare visita al domicilio dell’utente solo su sua richiesta e per motivi di lavoro.
2,12, Il Pedagogista che, nell’esercizio della sua professione, venga a conoscenza di situazioni oggettive di sfruttamento e di violenza su minori e/o disabili, deve contrastarle anche quando le persone appaiano consenzienti.
2.13. L’intervento deve essere svolto nel pieno rispetto dell’utente, tenendo conto del suo stato psicofisico senza valutazioni e menomazioni dei suoi diritti.
3. Rapporti con i colleghi ed altri professionisti
3.1. Il Pedagogista è tenuto ad una collaborazione leale e fiduciosa all’interno dell’équipe, per realizzare una buona comunicazione interprofessionale.
3.2. Il Pedagogista è tenuto a fornire ai colleghi con cui collabora informazioni precise sulle metodologia applicata.
3.3. Il Pedagogista deve risolvere i contrasti professionali con lealtà e correttezza; nel caso di mancanza di competenza di un collega deve, prima di tutto, curare il benessere dell’utente ed esprimere critiche solo attraverso i canali appropriati.
3.4. Il Pedagogista che si venisse a trovare in difficoltà nel tentativo di proteggere l’utente contro l’incompetenza di un collega deve essere aiutato dall’associazione professionale.
3.5. Il Pedagogista deve portare a conoscenza dei gruppi di lavoro ogni violazione dell’etica professionale e difendere i colleghi da azioni ingiuste.
4. Rapporti con l’organizzazione di lavoro
4.1. Il Pedagogista deve organizzarsi per migliorare la politica e le procedure dell’Ente in cui è inserito con un rapporto leale verso l’organizzazione usando prioritariamente i canali appropriati e successivamente collaborare per attivarne nuovi.
4.2. Il Pedagogista deve tendere a sviluppare l’attività professionale a livelli funzionali diversi per consentire la massima efficacia dell’intervento.
5. Il contesto sociale
5.1. Il Pedagogista deve portare il contributo della propria esperienza professionale allo sviluppo di programmi utili a migliorare la qualità della vita.
5.2. Il Pedagogista deve predisporre ricerche e progetti a favore del benessere della collettività: deve agire in modo da ampliare le opportunità di tutte le persone, con particolare attenzione agli svantaggiati.
5.3. Il Pedagogista deve rendersi interprete e creare coscienza nei cittadini dei loro problemi individuali e di gruppo favorendo il processo di accrescimento della collettività.
Regolamento Disciplinare
approvato dall’Assemblea dei Soci del 20.01.2002
Art 1
Premessa
Il pedagogista che si renda colpevole di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi all'esercizio della professione ovvero di fatti contrari ai doveri associativi o agli interessi dell'Associazione ovvero di fatti deontologicamente non corretti è sottoposto a procedimento disciplinare.
Art. 2
Competenza
La competenza a procedere disciplinarmente appartiene al Consiglio Direttivo.
Il procedimento disciplinare è iniziato ad istanza del Consiglio Direttivo stesso, dei Direttivi Provinciali o del Collegio dei Probiviri.
Art. 3
Sanzioni
Le pene disciplinari sono:
• a- l'avvertimento che è dato con lettera dal Presidente dell'Associazione;
• b- la censura che è una dichiarazione formale della mancanza commessa;
• c- la sospensione per un periodo non inferiore al mese e non superiore all'anno, salvo quanto previsto appresso sub art. 5;
• d- la radiazione
Il provvedimento è adottato dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri e l'Interessato.
Art. 4
Radiazione
Comportano di diritto la radiazione:
• a- la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici;
• b- la condanna per un reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione;
• c- la condanna, anche al di fuori dei casi previsti sub b- ad una pena detentiva superiore ai due anni per reato non colposo;
• d- il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;
• e- l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
• f- l'assegnazione ad una casa di cura e di custodia ex art 219 c.p..
Possono comportare la radiazione:
• a- comportamenti gravemente contrari agli interessi dell'Associazione;
• b- comportamenti deontologicamente gravemente scorretti.
Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.
Art. 5
Sospensione
Comportano di diritto la sospensione:
• a- i casi di sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge;
• b- la interdizione temporanea dai pubblici uffici;
• c- il provvedimento di rinvio a giudizio o atto equivalente per un reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione.
In tali ipotesi la durata della sospensione sarà pari a quella della sanzione per i casi sub a) e b) e per l'ipotesi sub c) sarà fino ad un anno salvo proroga a discrezione del Consiglio Direttivo e salvo l'immediata revoca in ipotesi di proscioglimento.
Possono comportare la sospensione:
• a- la condanna ad una pena inferiore ai due anni se per reati dolosi o superiore ai due anni se per reati colposi, ovvero ad una pena alternativa;
• b- la sottoposizione a misura cautelare o misura di sicurezza personale;
• c- l'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto;
• d- il rinvio a giudizio o atto equivalente per reati diversi da quelli previsti nel paragrafo precedente.
• e- comportamenti contrari agli interessi dell'Associazione;
• f- comportamenti deontologicamente scorretti.
Qualora in costanza di provvedimento di sospensione vengano caducate le ipotesi di cui ai precedenti punti b) c) e d), il provvedimento verrà immediatamente revocato.
Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.
Art. 6
Avvertimento - Censura
Possono comportare un avvertimento o una censura:
• a- comportamenti contrari agli interessi dell'Associazione,
• b- comportamenti deontologicamente scorretti
la cui rilevanza, a giudizio del Consiglio Direttivo, sia di entità tale da non importare le sanzioni della sospensione o della radiazione.
Art. 7
Procedimento
Il Consiglio Direttivo non può infliggere alcuna sanzione disciplinare, anche in ipotesi di sanzione di diritto, senza che l'interessato sia stato preavvertito, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni, per esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese, anche tramite proprio legale di fiducia specificamente nominato per atto scritto..
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sentire testimoni preavvisandone l'interessato che ha diritto di partecipare alla loro audizione.
Art. 8
Ricusazione - Astensione
I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri possono essere ricusati per i motivi di cui all'art. 52 c.p.c. ed astenersi per i medesimi motivi.
Art. 9
Reiscrizione
Il professionista radiato dall'Albo può esservi reiscritto trascorsi dal provvedimento di radiazione:
• a- 3 anni in ipotesi di radiazione non operante di diritto;
• b- 4 anni in ipotesi di radiazione operante di diritto e, in ipotesi di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione;
• c. il termine di 5 anni è elevato a 6 in ipotesi di condanna per reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione.
Art. 10
Prescrizione
L'azione disciplinare è imprescrittibile per i fatti che comportano la radiazione, mentre negli altri casi è soggetta ai seguenti termini di prescrizione:
• a- 4 mesi per i fatti che comportano l'avvertimento;
• b- 8 mesi per i fatti che comportano la censura;
• c- due anni per i fatti che comportano la sospensione.
I termini decorrono dal momento in cui i fatti suscettibili di azione disciplinare sono portati a conoscenza del Consiglio Direttivo.