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MEDIAZIONE FAMILIARE
In Italia gli accordi prematrimoniali in caso di matrimonio concordatario possono risultare pienamente efficaci. Sono stipulati sia mediante atto notarile sia per scrittura privata stilata tra i coniugi, alla luce del principio di autonomia negoziale delle parti.
La legge italiana, e la interpretazione della Corte di Cassazione, sono rigorose nello stabilire la nullità di tutti i patti preventivi del tipo: "Se ci separeremo ti darò un assegno mensile di..."; "se divorzieremo ti liquiderò in un' unica soluzione versandoti...". Queste pattuizioni sono valide solo se stipulate al momento della separazione e del divorzio, perché la legge non considera liberamente disponibili i diritti e i doveri che derivano dal matrimonio e vuole evitare i patti leonini, nell' ambito dei quali la parte più forte può prevalere. Ecco perché hanno maggiore spazio e libertà i patti tra conviventi , i quali possono stabilire che le spese del vivere insieme vanno ripartite con certe modalità. E possono stabilire anche che, in caso di rottura, sia versata una somma per indennizzare il partner più debole. Non deve stupire insomma che, da noi, i conviventi abbiamo una maggiore autonomia decisionale rispetto a coloro che hanno contratto il matrimonio, che ha le sue regole.
Gli accordi e il matrimonio civile
In caso di matrimonio contratto esclusivamente in sede civile i patti non assumeranno valore, non potendo essere il matrimonio oggetto di nullità. Ma potranno comunque essere presi in considerazione in sede di divorzio, in vista della determinazione dell'assegno a favore del coniuge più debole.
Valore probatorio in sede ecclesiastica
Ampio anche il valore probatorio degli accordi in sede ecclesiastica. Qui, infatti, le intese assumeranno anche il valore di prova documentale, capaci di configurare una riserva mentale idonea, insieme agli altri elementi processuali, a condurre ad una pronuncia di nullità.
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